E’ un risultato storico quello ottenuto dallo Studio Legale Lucisano di Cosenza, che segna, anche nella Città Bruzia, un importante cambio di rotta giurisprudenziale, a favore dei contribuenti destinatari di intimazioni di pagamento, aventi ad oggetto crediti prescritti
“Il Tribunale Ordinario di Cosenza, con Sentenza n.259/2023 – Sez. Civile -, accoglie, totalmente, le argomentazioni difensive proposte dall’Avv. Sergio Lucisano, in materia di impugnazione di tributi erariali caduti in prescrizione, uniformandosi, così, all’ormai diffusa giurisprudenza di merito e ratificando, finalmente, l’orientamento normofilattico delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.
Nello specifico, il contribuente, al quale veniva notificata, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, un’intimazione di pagamento, che comprendeva una cartella di oltre quarantasettemila euro, si è visto annullare la predetta cartella, avverso la quale aveva presentato opposizione, ed ogni pretesa ad essa sottostante.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, convenuta in giudizio, eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Tributario, e, nel merito, l’infondatezza della domanda.
Il Giudice, però, aderiva alle deduzioni di parte attrice, facendo propria l’interpretazione normativa sostenuta dall’Avv. Lucisano, e statuiva che, per tributi erariali la cui prescrizione matura successivamente alla notifica della cartella, il fatto estintivo dev’essere fatto valere con l’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c., quindi dinanzi al Giudice Ordinario, non a quello Tributario.
Il Tribunale di Cosenza, pertanto, tenuto anche conto dei documenti probatori depositati dall’Agenzia delle Entrate, inidonei a dimostrare la corretta esecuzione della notifica di atti interruttivi, accoglieva l’opposizione, annullando l’avviso di pagamento.
Una vittoria epocale nella nostra Città, dello Studio Legale Lucisano, ma, ancor prima, dei contribuenti!”